Trasferirsi all’estero richiede inevitabilmente di riorganizzare molti aspetti della propria vita: dalla ricerca di una casa alla gestione del lavoro, fino alle questioni pratiche legate agli spostamenti.
Tra i preparativi da affrontare prima della partenza c’è anche la documentazione personale, soprattutto quando alcuni atti dovranno essere presentati a università, datori di lavoro o autorità del Paese di destinazione.
Non esiste però una lista di documenti valida per ogni trasferimento. Le regole, infatti, possono cambiare notevolmente a seconda dello Stato nel quale ci si trasferirà, della durata della permanenza e delle attività che si intendono svolgere. Per questo è importante verificare in anticipo quali documenti saranno richiesti e in quale forma dovranno essere presentati.
Dai documenti personali alla patente
La carta d’identità o il passaporto sono naturalmente tra i primi documenti da controllare, tenendo conto delle regole di ingresso e di soggiorno previste dal Paese di destinazione. A seconda dei casi, possono poi servire certificati anagrafici, documenti relativi al lavoro o alla situazione familiare.
Un’attenzione particolare merita la patente di guida. All’interno dell’Unione europea esistono regole comuni per il riconoscimento delle patenti rilasciate dagli Stati membri, mentre trasferendosi in un Paese extra-UE occorre verificare la normativa locale e gli eventuali accordi con l’Italia.
Quindi, la necessità di una traduzione giurata della patente dipende dalla destinazione e dalle regole previste per il suo riconoscimento e utilizzo.
La verifica preventiva presso le autorità competenti evita di partire dando per scontato che le stesse regole valgano ovunque.
Studio e lavoro: attenzione ai titoli conseguiti
Il trasferimento può essere legato anche all’inizio di un percorso universitario o a una nuova opportunità di lavoro. In questi casi hanno particolare importanza diplomi, lauree, attestati e altre certificazioni relative agli studi compiuti o alle qualifiche possedute.
Anche qui non esiste una procedura unica. L’ente al quale viene presentato il titolo può richiedere documenti e formalità differenti, che è consigliabile conoscere prima di avviare qualsiasi pratica.
Se tra i requisiti previsti figura una traduzione giurata del diploma, conviene quindi accertarsi anche delle modalità con cui questa deve essere realizzata e presentata nel Paese di destinazione.
Preparare la documentazione prima della partenza può inoltre ridurre il rischio di dover recuperare dall’estero originali, certificazioni o altri atti necessari per completare una pratica.
Traduzione, asseverazione e legalizzazione: le distinzioni
Quando un documento italiano deve essere utilizzato all’estero, la semplice traduzione potrebbe non essere sufficiente. In Italia, con l’asseverazione il traduttore presta giuramento davanti all’autorità competente, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato nel verbale che accompagna la traduzione.
La legalizzazione ha una funzione diversa: come spiega il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è la procedura con cui vengono attestate la qualifica del pubblico ufficiale che ha firmato un atto e l’autenticità della firma.*
Nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961, nei casi previsti, la legalizzazione è sostituita dall’apostille. All’interno dell’Unione europea esistono inoltre norme che semplificano queste formalità per determinate categorie di documenti pubblici.
Prima di richiedere la traduzione o l’asseverazione di un documento è quindi opportuno verificare quali formalità siano effettivamente richieste dall’autorità che dovrà riceverlo. Le procedure possono infatti cambiare in base al Paese di destinazione, al tipo di documento e all’uso che se ne deve fare.
* Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, “Traduzione e legalizzazione dei documenti”.
