Tutto quello che c’è da sapere sui viaggi nel DPCM di ottobre: ci si può spostare tra Regioni? Dove si può o non si può andare? E gli hotel?
Con il DPCM del 3 Novembre 2020, l’Italia viene suddivisa in tre zone (gialla, arancione e rossa) a seconda del livello di pericolosità della diffusione del virus Covid-19. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità (area rossa) sono adottate le misure più restrittive tra cui il divieto di qualsiasi spostamento (salvo casi di necessità); nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (area arancione) sono previste misure lievemente meno restrittive tra cui il divieto di spostamento tra diversi comuni e al di fuori della Regione; nella terza fascia (area gialla) sono consentiti gli spostamenti tra Comuni e Regioni dello stesso colore.
Nella notte del 24 ottobre, il premier Giuseppe Conte ha firmato un DPCM contenente le nuove misure per fronteggiare il virus Covid-19.
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Il testo, che consta di 12 articoli e rimarrà in vigore fino al 24 novembre 2020, prevede una serie di disposizioni che riguardano tutti gli ambiti della vita quotidiana e delle attività economiche/commerciali del Paese Italia.
COSA CAMBIA NEI VIAGGI COL DPCM DI OTTOBRE
Ma cosa cambia nel mondo dei viaggi con il nuovo DPCM di ottobre? Dove sarà possibile o dove non sarà possibile andare a novembre? Analizziamolo nel dettaglio.
Spostamenti tra Regioni e Comuni
Nel DPCM firmato il 24 ottobre non viene fatto alcun divieto esplicito agli spostamenti tra Regioni o Comuni (salvo che gli stessi Enti possono adottare ordinanze più restrittive se la situazione epidemiologica delle loro zone di competenza lo richiede). Al punto 4) dell’Articolo 1 viene però “fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
La Regione Campania dal 23 ottobre vieta “gli spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze – la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità – relative a motivi di salute; comprovati motivi di lavoro; comprovati motivi di natura familiare; motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali; altri motivi di urgente necessità”.
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Viaggi da / per Estero nel Dpcm di Ottobre
L’articolo 4 del DPCM di ottobre è dedicato alle limitazioni degli spostamenti da e per l’estero. Sono esplicitamente vietati tutti gli spostamenti verso Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia e verso gli Stati che non rientrano in questo elenco: Paesi UE, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Repubblica Ceca, Regno Unito di Gran Bretagna, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay.
Salvo che non si tratti di esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute o di studio, rientro nel proprio domicilio o residenza. Allo stesso modo chi proviene dagli Stati sopra citati non può rientrare o transitare in Italia (salvo casi particolari). Per chi rientra in Italia dopo esser stato all’estero, a seconda del Paese di provenienza, vengono applicati differenti protocolli.
Ad ogni modo la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie.
Trasporti
Per quanto concerne i trasporti viene dato potere ai Presidenti di Regione di disporre la programmazione dei servizi del trasporto pubblico locale al fine di evitare assembramenti e sovraffollamento. Allo stesso modo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quello della Salute, potrebbe disporre chiusure o limitazioni se ve ne sia la necessità.
Allo stato attuale, quindi, nessuna limitazione (anche in termini di capienza) ai servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, areo o marittimo.
Alberghi, hotel e strutture ricettive
Nell’art. 1, alla lettera nn, vengono citate le strutture ricettive quali alberghi, hotel, agriturismi e B&B che possono rimanere aperte “a condizione che venga assicurato il mantenimento del distanziamento sociale” e che vengano applicati i protocolli di sicurezza in vigore fino ad oggi. Esplicito riferimento anche alla ristorazione che, nelle strutture ricettive (e solo per gli ospiti), viene garantita anche oltre le ore 18:00.
Viaggi di istruzione e visite guidate
Alla lettera t) dell’art. 1 del DPCM del 24 ottobre viene fatta sospensione di tutti i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
Musei e luoghi di cultura
I Musei e i luoghi di Cultura (come ad esempio i siti archeologici) rimangono aperti a condizione che vengano assicurati ingressi contingentati e rispetto delle distanze di sicurezza.